Consorzio Utenti Acquedotto Boià

Via Bisso Silvio 5 - 16036 Uscio (Genova) 

telef. 0185 91105  e mail: consorzioutenti@pec.it

consorzio.b@libero.it

Partita Iva e codice fiscale: 02278500109 cod. univoco: BA6ET11

Consorzio

Regolamento di gestione 

Consiglio amministrativo

 
















 Statuto 

Titolo 1^ 

DISPOSIZIONI GENERALI

 Art. 1 - DENOMINAZIONE 

Il   Consorzio,  costituito  in  Recco  con  atto  23  febbraio 1978 del notaio Paolo Farinaro si denomina “Consorzio Utenti Acquedotto Boia’” ed è retto dal presente Statuto e dal regolamento di gestione.

 Art. 2 - SEDE 

Il Consorzio ha sede in Uscio.

Art. 3  - SCOPI 

Il Consorzio non ha finalità di lucro ed ha per scopo principale quello di regolare l’uso della acqua di  cui ha attualmente la concessione di derivazione e di quella ulteriore di cui dovesse ottenere  in seguito la  disponibilità, ai fondi ed ai fabbricati rustici e di civile abitazione dei Consorziati  posti in Uscio e nei comuni vicini. 

Il Consorzio può finanziarsi tramite le quote di partecipazione dei Consorziati ed inoltre tramite mutui, prestiti e finanziamenti di Enti pubblici e privati ed ogni altra forma di finanziamento ritenuta opportuna.  

Tramite i suddetti finanziamenti il Consorzio sopperisce all’ordinaria amministrazione, alla gestione ed agli investimenti necessari per migliorare ed accrescere il servizio.

Il Consorzio ha inoltre il compito di mantenere  costantemente in efficienza le opere e gli impianti  di  sua proprietà od in suo possesso e di  dirigere e disciplinare l’uso ed il funzionamento degli stessi  in modo che possano trarne beneficio tutti i Consorziati.

 Art. 4 - DURATA 

Il Consorzio ha durata indeterminata.

 Art. 5 -  QUOTE 

Il Consorzio è suddiviso in quote il cui numero totale  viene stabilito  ed  aggiornato dal Consiglio Amministrativo sulla base della potenzialità delle fonti d’approvvigionamento ed  in  correlazione alla regolarità  dell’ uso  dell’acqua da parte dei  Consorziati. 

Almeno ogni triennio il Consiglio d’Amministrazione provvederà  ad  una  stima del valore attribuibile alle singole quote.

 Art. 6 - AMMISSIONE AL CONSORZIO 

Coloro che non  sono intervenuti nell’atto costitutivo potranno chiedere di entrare a far parte del Consorzio in qualunque momento successivo purché vi sia  disponibilità   di  quote,  facendone   domanda scritta al Consiglio d’Amministrazione il quale delibererà sull’ammissibilità o meno dei nuovi Consorziati.

In difetto di  accoglimento della  domanda  da parte del Consiglio da’ Amministrazione, lo stesso deferirà la decisione al giudizio della  prima  Assemblea  dei  Consorziati  la  quale deciderà inappellabilmente. 

Intervenuta l’ammissione il Consiglio d’Amministrazione fisserà l’ammontare della quota che il nuovo Consorziato dovrà versare al Consorzio.

L’adesione comporta l’accettazione  espressa  ed incondizionata del presente Statuto e sue eventuali successive variazioni  nonchè del regolamento di gestione.

Art. 7 - SOSPENSIONE E DECADENZA DAL  CONSORZIO 

Il Consiglio d’Amministrazione potrà deliberare la sospensione dal Consorzio di quei soci che si  rendono morosi, fino a quando gli stessi non  abbiano provveduto al pagamento di quanto da essi dovuto al Consorzio. Dopo sei mesi dalla dichiarazione di sospensione, il consorziato che  continui a trovarsi nello  stato  di morosità,  decade  automaticamente dal Consorzio ed il Consiglio di Amministrazione provvederà affinché gli venga tolto l’uso dell’acqua. Per essere riammesso al Consorzio dovrà seguire le procedure di cui all’art. 6 come per l’ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - SUBINGRESSO NEL CONSORZIO 

In caso di decesso del Consorziato, così come in caso di vendita dell’immobile (fabbricato, terreni), subentrano nel Consorzio i successori per la quota o le quote spettanti al primitivo titolare,  previa  dimostrazione al Consiglio d’Amministrazione  del diritto al subentro, con atto riconosciuto valido dall’Amministrazione.

Art. 9 - RECESSO DAL CONSORZIO 

Il recesso dal Consorzio deve essere chiesto, con lettera  raccomandata  a.r.,  entro  il  30 settembre di  ogni  anno  ed  avrà  effetto dal  1^ gennaio  dell’anno successivo. 

Il Consorziato che cessa di far parte del Consorzio per recesso o per decadenza non ha diritto di  chiede la liquidazione della quota né rimborsi o  risarcimenti da parte del Consorzio. 

TITOLO II^ 

ASSEMBLEE  

Art. 10 - LUOGO DI CONVOCAZIONE 

Le assemblee ordinaria e straordinaria sono tenute in Uscio.  

Art. 11 -  FORMALITA’ PER LA CONVOCAZIONE

L’avviso di convocazione deve  essere  reso noto ai Consorziati medianti manifesti affissi nelle vie principali del Comune di Uscio, almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza e deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo fissato per l’adunanza  in  prima ed in seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare.

Art. 12 - INTERVENTO ALLE ASSEMBLEE 

Possono intervenire alle assemblee i Consorziati che sono in regola coi versamenti.  

Art. 13 - RAPPRESENTANZA NELLE  ASSEMBLEE   

Ogni consortista può essere rappresentato in assemblea  da altro consortista purché in possesso di delega scritta . Il numero delle deleghe conferite  ad un singolo consortista non potrà rappresentare più di trenta quote.

Art. 14 - DIRITTO DI VOTO 

Ogni quota di acqua dà diritto ad un voto. Ove la quota sia posseduta in comproprietà dovrà essere rappresentata da un solo consortista.

Art. 15 - PRESIDENZA DELLE ASSEMBLEE 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione o dal Vice Presidente o da altra persona delegata  dal Consiglio stesso; in difetto il Presidente è eletto dall’ Assemblea.

Il Presidente nomina un Segretario anche non consorziato. Spetta al Presidente constatare la regolare convocazione e la legale costituzione dell’Assemblea.

Art. 16 - CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura della gestione consortile.

Questo termine può essere prolungato di due mesi, qualora particolari esigenze lo richiedano. 

L’assemblea straordinaria è convocata quando ne ricorrano le ragioni o sia richiesta da un numero di consorziati non inferiore a venti. 

L’assemblea straordinaria può essere tenuta contemporaneamente all’assemblea ordinaria.

Art. 17 - COSTITUZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E VALIDITA’ DELLE SUE DELIBERAZIONI 

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera validamente in prima convocazione con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà delle quote ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di quote rappresentate. Essa delibera a maggioranza assoluta delle quote rappresentate. 

Art. 18 -  COSTITUZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E VALIDITA’ DELLE SUE DELIBERAZIONI 

L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti consorziati  che rappresentino almeno la metà delle quote , in  seconda convocazione con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno un  quarto delle quote. Essa delibera a maggioranza assoluta delle quote rappresentate.

 Art. 19 - VOTAZIONI 

Le votazioni si fanno per alzata di mano. Anche le nomine delle cariche consorziali si fanno per alzata di mano e saranno dichiarati eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.  

Art. 20 - VERBALE DI ASSEMBLEA 

Le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare dal verbale letto ed approvato prima dello scioglimento della medesima e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio.  

TITOLO III^ 

AMMINISTRATORI 

Art. 21- CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio composto secondo le deliberazioni dell’assemblea, da non meno di  cinque e non più di undici membri, eletti  in numero dispari dall’Assemblea medesima: essi durano in carica un biennio e sono rieleggibili.  

Art. 22 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Se nel corso del periodo di nomina vengono a mancare uno o più  amministratori, il Consiglio, con propria deliberazione, può provvedere alla nomina dell’amministratore o degli amministratori che debbono sostituire i mancanti sino alla prossima assemblea ordinaria. 

Qualora però i posti mancanti fossero più della metà, l’intero Consiglio si intende cessato di carica e deve essere convocata d’urgenza l’assemblea per la ricostituzione  integrale del Consiglio stesso.

Art. 23 - PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE

Il Consiglio d’Amministrazione elegge nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.

Quest’ultimo può anche essere scelto fra persone estranee al Consiglio. In caso di mancanza, assenza od impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente ed  in mancanza, assenza od impedimento anche del Vice Presidente, l’amministratore più anziano fra i presenti.

Art. 24- POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il Consiglio d’Amministrazione, nell’ambito degli scopi consorziali, ha pieni poteri per deliberare e compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, eccettuate soltanto quelle deliberazioni che sono riservata all’assemblea dalla Legge e dal presente Statuto.

E’ in facoltà del Consiglio di Amministrazione, con delibera unanime, di apportare al regolamento di gestione tutte le modifiche che si reputassero opportune o necessarie.

L’eventuale testo aggiornato del regolamento di gestione dovrà, se non già fatto prima, essere portato a conoscenza dei consorziati in occasione della prima assemblea ordinaria.

E’ inoltre facoltà del Consiglio d’ Amministrazione di affidare anche a titolo oneroso, a persone esterne al Consorzio l’incarico di una ottimale gestione del Consorzio stesso sia per la parte tecnica che per la parte  amministrativa.

E’ pure in facoltà del Consiglio d’Amministrazione, con delibera unanime, di concedere quote esenti da pagamenti ad enti locali di pubblica utilità quali il Comune, le scuole, gli enti morali di assistenza e le associazioni sportive od anche a semplici consorziati qualora ne sussistano le ragioni unanimemente ritenute valide dal Consiglio e, comunque,  poi ratificate dall’ Assemblea ordinaria alla prima occasione. 

Art. 25 - RAPPRESENTANZA DEL CONSORZIO

La rappresentanza legale del Consorzio e l’uso della firma spettano di norma al Presidente o a chi ne fa le veci, con le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, il quale può delegarla anche ad altri  Amministratori  singolarmente o congiuntamente. 

Art. 26 - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Il Presidente o chi ne fa le veci convoca il Consiglio ogni qualvolta lo crede opportuno oppure quando la convocazione viene richiesta, per iscritto, da almeno un terzo dei Consiglieri.

Il Consiglio si riunisce tanto nella sede consortile che altrove.

La convocazione con l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo e delle materie da trattare deve essere fatta almeno sette giorni prima di quello dell’adunanza, salvo i casi d’urgenza per i quali può osservarsi un termine più breve. 

Le sedute del Consiglio sono valide se sono presenti più della metà degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le cariche sociali non comportano retribuzioni o compensi.

Art. 27 - PROCESSI VERBALI

I processi verbali delle deliberazioni consiliari sono trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente e dal Segretario.

Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati come conformi dal Presidente e dal Segretario o da chi ne fa le veci, costituiscono le prove legali delle deliberazioni in esse contenute. 

TITOLO IV^

REVISORI DEI CONTI 

Art. 28 - COMPOSIZIONE E COMPITI

Il Collegio dei revisori dei  conti è composto da un Presidente, due membri effettivi ed un supplente, nominati dall’ Assemblea.

I Revisori esercitano le funzioni di controllo della gestione e possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V^

GESTIONE 

Art. 29 - CHIUSURA DELL’ESERCIZIO CONSORTILE

L’esercizio consortile inizia il primo gennaio e si chiude il trentun dicembre dello stesso anno. 

Art.  30 - REDAZIONE DI RENDICONTO

Alla chiusura dell’esercizio consortile saranno fatti l’inventario ed il consuntivo di gestione con le entrate, le uscite, l’avanzo ed il  disavanzo di gestione. 

TITOLO VI^

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 

Art. 31 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento del Consorzio, le norme per la liquidazione, la nomina del Liquidatore  o dei Liquidatori, la determinazione dei loro poteri e degli eventuali compensi, saranno stabiliti dall’Assemblea.

La deliberazione di scioglimento sarà valida soltanto se riporterà una maggioranza eccedente i tre quarti, secondo quanto previsto dall’art. 919 del Codice Civile.

















     
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