Statuto
Titolo 1^
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1
- DENOMINAZIONE
Il
Consorzio, costituito in Recco con atto 23
febbraio 1978 del notaio Paolo Farinaro si denomina “Consorzio Utenti
Acquedotto Boia’” ed è retto dal presente Statuto e dal regolamento di
gestione.
Art. 2
- SEDE
Il Consorzio
ha sede in Uscio.
Art. 3
- SCOPI
Il Consorzio
non ha finalità di lucro ed ha per scopo principale quello di regolare l’uso
della acqua di cui ha attualmente la concessione di derivazione e di
quella ulteriore di cui dovesse ottenere in seguito la disponibilità,
ai fondi ed ai fabbricati rustici e di civile abitazione dei Consorziati
posti in Uscio e nei comuni vicini.
Il Consorzio
può finanziarsi tramite le quote di partecipazione dei Consorziati ed inoltre
tramite mutui, prestiti e finanziamenti di Enti pubblici e privati ed ogni altra
forma di finanziamento ritenuta opportuna.
Tramite i
suddetti finanziamenti il Consorzio sopperisce all’ordinaria amministrazione,
alla gestione ed agli investimenti necessari per migliorare ed accrescere il
servizio.
Il Consorzio
ha inoltre il compito di mantenere costantemente in efficienza le opere e
gli impianti di sua proprietà od in suo possesso e di
dirigere e disciplinare l’uso ed il funzionamento degli stessi in modo
che possano trarne beneficio tutti i Consorziati.
Art. 4
- DURATA
Il Consorzio
ha durata indeterminata.
Art. 5
- QUOTE
Il Consorzio
è suddiviso in quote il cui numero totale viene stabilito ed
aggiornato dal Consiglio Amministrativo sulla base della potenzialità delle
fonti d’approvvigionamento ed in correlazione alla regolarità
dell’ uso dell’acqua da parte dei Consorziati.
Almeno ogni
triennio il Consiglio d’Amministrazione provvederà ad una
stima del valore attribuibile alle singole quote.
Art. 6
- AMMISSIONE AL CONSORZIO
Coloro che
non sono intervenuti nell’atto costitutivo potranno chiedere di entrare
a far parte del Consorzio in qualunque momento successivo purché vi sia
disponibilità di quote, facendone domanda
scritta al Consiglio d’Amministrazione il quale delibererà
sull’ammissibilità o meno dei nuovi Consorziati.
In difetto di
accoglimento della domanda da parte del Consiglio da’
Amministrazione, lo stesso deferirà la decisione al giudizio della prima
Assemblea dei Consorziati la quale deciderà
inappellabilmente.
Intervenuta
l’ammissione il Consiglio d’Amministrazione fisserà l’ammontare della
quota che il nuovo Consorziato dovrà versare al Consorzio.
L’adesione
comporta l’accettazione espressa ed incondizionata del presente
Statuto e sue eventuali successive variazioni nonchè del regolamento di
gestione.
Art. 7 -
SOSPENSIONE E DECADENZA DAL CONSORZIO
Il Consiglio
d’Amministrazione potrà deliberare la sospensione dal Consorzio di quei soci
che si rendono morosi, fino a quando gli stessi non abbiano
provveduto al pagamento di quanto da essi dovuto al Consorzio. Dopo sei mesi
dalla dichiarazione di sospensione, il consorziato che continui a trovarsi
nello stato di morosità, decade automaticamente dal
Consorzio ed il Consiglio di Amministrazione provvederà affinché gli venga
tolto l’uso dell’acqua. Per essere riammesso al Consorzio dovrà seguire le
procedure di cui all’art. 6 come per l’ammissione di nuovi soci.
Art. 8 -
SUBINGRESSO NEL CONSORZIO
In caso di
decesso del Consorziato, così come in caso di vendita dell’immobile
(fabbricato, terreni), subentrano nel Consorzio i successori per la quota o le
quote spettanti al primitivo titolare, previa dimostrazione al
Consiglio d’Amministrazione del diritto al subentro, con atto
riconosciuto valido dall’Amministrazione.
Art. 9 -
RECESSO DAL CONSORZIO
Il recesso
dal Consorzio deve essere chiesto, con lettera raccomandata a.r.,
entro il 30 settembre di ogni anno ed avrà
effetto dal 1^ gennaio dell’anno successivo.
Il
Consorziato che cessa di far parte del Consorzio per recesso o per decadenza non
ha diritto di chiede la liquidazione della quota né rimborsi o
risarcimenti da parte del Consorzio.
TITOLO
II^
ASSEMBLEE
Art. 10 -
LUOGO DI CONVOCAZIONE
Le assemblee
ordinaria e straordinaria sono tenute in Uscio.
Art. 11 -
FORMALITA’ PER LA CONVOCAZIONE
L’avviso di
convocazione deve essere reso noto ai Consorziati medianti manifesti
affissi nelle vie principali del Comune di Uscio, almeno otto giorni prima di
quello fissato per l’adunanza e deve contenere l’indicazione del giorno,
dell’ora, del luogo fissato per l’adunanza in prima ed in
seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare.
Art. 12 -
INTERVENTO ALLE ASSEMBLEE
Possono
intervenire alle assemblee i Consorziati che sono in regola coi versamenti.
Art. 13 -
RAPPRESENTANZA NELLE ASSEMBLEE
Ogni
consortista può essere rappresentato in assemblea da altro consortista
purché in possesso di delega scritta . Il numero delle deleghe conferite
ad un singolo consortista non potrà rappresentare più di trenta quote.
Art. 14 -
DIRITTO DI VOTO
Ogni quota di
acqua dà diritto ad un voto. Ove la quota sia posseduta in comproprietà dovrà
essere rappresentata da un solo consortista.
Art. 15 -
PRESIDENZA DELLE ASSEMBLEE
L’Assemblea
è presieduta dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione o dal Vice
Presidente o da altra persona delegata dal Consiglio stesso; in difetto il
Presidente è eletto dall’ Assemblea.
Il Presidente
nomina un Segretario anche non consorziato. Spetta al Presidente constatare la
regolare convocazione e la legale costituzione dell’Assemblea.
Art. 16 -
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea
ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi
dalla chiusura della gestione consortile.
Questo
termine può essere prolungato di due mesi, qualora particolari esigenze lo
richiedano.
L’assemblea
straordinaria è convocata quando ne ricorrano le ragioni o sia richiesta da un
numero di consorziati non inferiore a venti.
L’assemblea
straordinaria può essere tenuta contemporaneamente all’assemblea ordinaria.
Art. 17 -
COSTITUZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E VALIDITA’ DELLE SUE DELIBERAZIONI
L’assemblea
ordinaria è regolarmente costituita e delibera validamente in prima
convocazione con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno la
metà delle quote ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di quote
rappresentate. Essa delibera a maggioranza assoluta delle quote rappresentate.
Art. 18 -
COSTITUZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E VALIDITA’ DELLE SUE DELIBERAZIONI
L’assemblea
straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza
di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà delle quote , in
seconda convocazione con la presenza di tanti consorziati che rappresentino
almeno un quarto delle quote. Essa delibera a maggioranza assoluta delle
quote rappresentate.
Art. 19
- VOTAZIONI
Le votazioni
si fanno per alzata di mano. Anche le nomine delle cariche consorziali si fanno
per alzata di mano e saranno dichiarati eletti coloro che avranno riportato il
maggior numero di voti; in caso di parità di voti è eletto il più anziano di
età.
Art. 20 -
VERBALE DI ASSEMBLEA
Le
deliberazioni dell’Assemblea devono risultare dal verbale letto ed approvato
prima dello scioglimento della medesima e sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario o dal notaio.
TITOLO
III^
AMMINISTRATORI
Art. 21-
CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Il Consorzio
è amministrato da un Consiglio composto secondo le deliberazioni
dell’assemblea, da non meno di cinque e non più di undici membri,
eletti in numero dispari dall’Assemblea medesima: essi durano in carica
un biennio e sono rieleggibili.
Art. 22 -
SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
Se nel corso
del periodo di nomina vengono a mancare uno o più amministratori, il
Consiglio, con propria deliberazione, può provvedere alla nomina
dell’amministratore o degli amministratori che debbono sostituire i mancanti
sino alla prossima assemblea ordinaria.
Qualora però
i posti mancanti fossero più della metà, l’intero Consiglio si intende
cessato di carica e deve essere convocata d’urgenza l’assemblea per la
ricostituzione integrale del Consiglio stesso.
Art. 23 -
PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE
Il Consiglio
d’Amministrazione elegge nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente ed un
Segretario.
Quest’ultimo
può anche essere scelto fra persone estranee al Consiglio. In caso di mancanza,
assenza od impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente ed
in mancanza, assenza od impedimento anche del Vice Presidente,
l’amministratore più anziano fra i presenti.
Art. 24-
POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio
d’Amministrazione, nell’ambito degli scopi consorziali, ha pieni poteri per
deliberare e compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e
straordinaria, eccettuate soltanto quelle deliberazioni che sono riservata
all’assemblea dalla Legge e dal presente Statuto.
E’ in
facoltà del Consiglio di Amministrazione, con delibera unanime, di apportare al
regolamento di gestione tutte le modifiche che si reputassero opportune o
necessarie.
L’eventuale
testo aggiornato del regolamento di gestione dovrà, se non già fatto prima,
essere portato a conoscenza dei consorziati in occasione della prima assemblea
ordinaria.
E’ inoltre
facoltà del Consiglio d’ Amministrazione di affidare anche a titolo oneroso,
a persone esterne al Consorzio l’incarico di una ottimale gestione del
Consorzio stesso sia per la parte tecnica che per la parte amministrativa.
E’ pure in
facoltà del Consiglio d’Amministrazione, con delibera unanime, di concedere
quote esenti da pagamenti ad enti locali di pubblica utilità quali il Comune,
le scuole, gli enti morali di assistenza e le associazioni sportive od anche a
semplici consorziati qualora ne sussistano le ragioni unanimemente ritenute
valide dal Consiglio e, comunque, poi ratificate dall’ Assemblea
ordinaria alla prima occasione.
Art. 25 -
RAPPRESENTANZA DEL CONSORZIO
La
rappresentanza legale del Consorzio e l’uso della firma spettano di norma al
Presidente o a chi ne fa le veci, con le modalità e nei limiti fissati dal
Consiglio di Amministrazione, il quale può delegarla anche ad altri
Amministratori singolarmente o congiuntamente.
Art. 26 -
CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO
Il Presidente
o chi ne fa le veci convoca il Consiglio ogni qualvolta lo crede opportuno
oppure quando la convocazione viene richiesta, per iscritto, da almeno un terzo
dei Consiglieri.
Il Consiglio
si riunisce tanto nella sede consortile che altrove.
La
convocazione con l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo e delle
materie da trattare deve essere fatta almeno sette giorni prima di quello
dell’adunanza, salvo i casi d’urgenza per i quali può osservarsi un termine
più breve.
Le sedute del
Consiglio sono valide se sono presenti più della metà degli amministratori in
carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il voto non
può essere dato per rappresentanza. Le cariche sociali non comportano
retribuzioni o compensi.
Art. 27 -
PROCESSI VERBALI
I processi
verbali delle deliberazioni consiliari sono trascritti in apposito libro e
firmati dal Presidente e dal Segretario.
Le copie e
gli estratti di questi verbali, certificati come conformi dal Presidente e dal
Segretario o da chi ne fa le veci, costituiscono le prove legali delle
deliberazioni in esse contenute.
TITOLO
IV^
REVISORI DEI
CONTI
Art. 28 -
COMPOSIZIONE E COMPITI
Il Collegio
dei revisori dei conti è composto da un Presidente, due membri effettivi
ed un supplente, nominati dall’ Assemblea.
I Revisori
esercitano le funzioni di controllo della gestione e possono assistere alle
riunioni del Consiglio di Amministrazione.
TITOLO V^
GESTIONE
Art. 29 -
CHIUSURA DELL’ESERCIZIO CONSORTILE
L’esercizio
consortile inizia il primo gennaio e si chiude il trentun dicembre dello stesso
anno.
Art. 30
- REDAZIONE DI RENDICONTO
Alla chiusura
dell’esercizio consortile saranno fatti l’inventario ed il consuntivo di
gestione con le entrate, le uscite, l’avanzo ed il disavanzo di
gestione.
TITOLO VI^
SCIOGLIMENTO
E LIQUIDAZIONE
Art. 31 -
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
In caso di
scioglimento del Consorzio, le norme per la liquidazione, la nomina del
Liquidatore o dei Liquidatori, la determinazione dei loro poteri e degli
eventuali compensi, saranno stabiliti dall’Assemblea.
La
deliberazione di scioglimento sarà valida soltanto se riporterà una
maggioranza eccedente i tre quarti, secondo quanto previsto dall’art. 919 del
Codice Civile.
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