CONSORZIO UTENTI
ACQUEDOTTO BOIA’
REGOLAMENTO DI GESTIONE
ART.1 PROPRIETA’
ED AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO
L’acquedotto
è di proprietà dei consorziati che lo esercitano direttamente in economia
secondo le norme statutarie ed utilizzano l’acqua alle condizioni del presente
regolamento.
ART.2 TITOLI DI
AMMISSIBILITA’ AL CONSORZIO
Potranno
far parte del Consorzio i proprietari di abitazioni e fondi rustici, siti nel
Comune di Uscio e nei comuni vicini, che ne facciano domanda secondo quanto
stabilito dalle norme statutarie.
Nella
domanda di adesione al Consorzio devono essere indicate con precisione le unità
immobiliari di proprietà per le quali verrà utilizzata l’acqua. In caso di
successiva variazione di tali unità immobiliari, il consorziato è tenuto a darne
immediata notizia scritta al Consorzio.
ART.3 UTILIZZO
DELL’ACQUA
Queste
ultime concessioni sono in ogni tempo revocabili o temporaneamente sospese dal
CdA senza che ciò possa costituire titolo per qualsiasi risarcimento.
Tali
revoche o temporanee sospensioni saranno rese note ai Consorziati mediante
manifesti affissi nelle vie principali del Comune di Uscio.
Il
Consorzio non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni o
limitazioni all’utilizzo dell’acqua dovute a causa di forza maggiore, guasti ed
incidenti, scioperi ed esigenze tecniche.
In
nessun caso il consorziato avrà diritto al risarcimento di eventuali danni.
ART.4 DIVIETO DI
FORNITURE A TERZI
E’ vietata, di norma, la cessione di
acqua a terzi sotto forma di sub‑fornitura ovvero di vendita. In questo
caso il CdA avrà facoltà di deliberare la decadenza del Consorziato.
ART.5 NUOVI
ALLACCIAMENTI
I
lavori di derivazione, dalla tubazione stradale fino al contatore, sono
eseguiti a cura del Consorzio.
L’onere
relativo alla costruzione dell’allacciamento verrà quantificato a mezzo del
preventivo disposto dal Consorzio. Tale preventivo, dopo l’accettazione da
parte del consorziato, comporta il pagamento del corrispettivo, che sarà
suscettibile di aggiornamento qualora, tra la data di accettazione e quella di
pagamento, intervengano variazioni delle componenti del costo. In tal caso, il
Consorzio è tenuto a sottoporre a nuova approvazione del richiedente il
preventivo stesso.
ART.6 NUOVI
ALLACIAMENTI SU STRADE NON CANALIZZATE
Per
le strade che non siano già provviste di tubazioni stradali di distribuzione , il Consorzio può accogliere le richieste,
sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti e di tutte le altre
condizioni tecniche.
Le
spese per l’installazione delle tubazioni stradali saranno, di norma, a totale
carico dei richiedenti e gli impianti relativi resteranno di proprietà del
Consorzio e verranno considerati, a tutti gli effetti, parte integrante della
rete del Consorzio.
ART.7 RINUNCIA
ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI
Qualora
nel corso di esecuzione dei lavori il richiedente rinunciasse
all’allacciamento, qualunque ne sia il motivo, il Consorzio addebiterà al richiedente le
spese relative alla parte di lavoro eseguito, quelle per la rimozione del
materiale nonché i costi di preventivazione, trattenendo sulle somme già
versate, a norma degli Art.5 e 6, salvo il diritto al pagamento dell’importo
eventualmente eccedente.
ART.8 ESECUZIONE
DI DERIVAZIONI
Spetta
al Consorzio determinare le caratteristiche degli allacciamenti, con
particolare riferimento al percorso delle diramazioni ed alla posizione dei
contatori.
ART.9
RESPONSABILITA’ DEI CONSORZIATI
Ciascun
consorziato è responsabile di ogni fatto che turbi o pregiudichi il buon ordine
ed andamento del Consorzio, come pure delle infrazioni alle
disposizione che avvengano per fatto dei suoi affittuari, inquilini,
agenti o comunque dipendenti. Ogni consorziato è pure responsabile verso terzi
per i danni che potessero arrecare la collocazione e l’esercizio del proprio
impianto.
ART.10 MISURAZIONE
DELL’ACQUA
L’acqua
viene misurata per mezzo di un contatore installato dal Consorzio a spese del
consorziato.
ART.11 LETTURA DEL
CONTATORE ED ISPEZIONE DELL’IMPIANTO PRIVATO
La
lettura del contatore sarà effettuata dal personale all’uopo incaricato dal
Consorzio al quale, in qualunque periodo, dovrà essere permesso o facilitato l’accesso ai locali per
operazioni di verifica, controllo ed ispezione.
La
lettura del contatore viene, di norma, effettuata ad intervalli di tempo
stabiliti dal Consorzio che ha comunque la facoltà di variare tali periodi o
effettuare letture supplementari.
Qualora,
per causa del consorziato, non sia stato possibile eseguire una lettura
periodica del contatore e tale impossibilità si ripeta nel corso del periodo
successivo, può essere disposta la chiusura dell’impianto che potrà essere
riattivato soltanto dopo la necessaria lettura e dopo che il consorziato avrà
provveduto al pagamento di eventuali costi supplementari sostenuti dal
Consorzio. Il consorziato che dubitasse del buon funzionamento del contatore
potrà ‑ a proprie spese ‑ richiedere per iscritto al Consorzio la
verifica del contatore stesso.
ART.12 POSIZIONE E
CUSTODIA DEL CONTATORE
Il
contatore è collocato nel luogo e nella posizione ritenuti più idonei dal
Consorzio e comunque di facile accesso per gli incaricati del Consorzio.
Il
consorziato ha l’obbligo di mantenere accessibile, sgombro e pulito l’alloggiamento
del contatore qualora questo sia situato in luogo di sua disponibilità.
Il
consorziato ha altresì l’obbligo di proteggere il contatore da eventuali danni
causati dal gelo. In caso di rotture del vetro del contatore il Consorzio si
riserva il diritto di sostituire l’intero contatore a spese del consorziato. Il
contatore è, di norma, provvisto di un apposito sigillo e di una targhetta di
identificazione apposti dal Consorzio. La manomissione di tali elementi e
qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del
contatore saranno valutate dal Consorzio che potrà:
a) applicare una multa fino a lire
100.000;
b) deliberare la decadenza del
consorziato;
c) deferire il consorziato
all’Autorità Giudiziaria.
Il
consorziato che constatasse la degradazione o l’asportazione dei suddetti
elementi ha, comunque, l’obbligo di darne immediato avviso scritto al Consorzio
con tutte le informazioni del caso.
Il
consorziato deve porre dopo il contatore un rubinetto di arresto con scarico.
La tubazione che segue fino alla prima diramazione deve essere di diametro non
inferiore a quella di arrivo al contatore e ciò per assicurare la regolarità
del servizio.
I
tubi delle conduttore posti in area non edificata
devono essere interrati a profondità sufficiente ad evitare danni dal gelo.
Tutte
le conduttore di derivazione, sia interne che esterne,
devono essere in acciaio zincato o in altro materiale riconosciuto idoneo per
l’uso domestico. Ogni unità abitativa deve essere dotata di un recipiente di
accumulo di almeno 500 litri per potersi garantire la continuità dell’utilizzo
dell’acqua in particolare modo durante le ore di massimo utilizzo giornaliero.
ART.14 GUASTI ED
IRREGOLARITA’ DELL’IMPIANTO
Fermo
restando tutto quanto disposto negli articoli precedenti, il consorziato ha
l’obbligo di comunicare al Consorzio gli eventuali guasti alle diramazioni ed
accessori posti all’interno della proprietà o l’imperfetto funzionamento del
contatore. Tale comunicazione deve essere fatta entro le 24 ore dal momento del
manifestarsi del guasto o dell’imperfezione.
Se
gli incaricati del Consorzio nelle loro visite di ispezione riscontrassero in
qualunque parte dell’impianto irregolarità o opere non autorizzate, contesteranno
per iscritto l’infrazione al consorziato il quale dovrà
eliminare
l’irregolarità o l’inadempienza nel più breve tempo possibile. In tale eventualità il Consorzio si riserva di
prendere gli opportuni provvedimenti come previsto nel dettato del presente
regolamento.
ART.15
PRESCRIZIONI GENERALI
Il
consorziato è impegnato ad accettare ogni eventuale variazione che il Consorzio
dovesse apportare alla suddivisione dell’acqua ed ai propri impianti.
Il
consorziato è altresì impegnato a provvedere, a sua cura e spese, ad ogni
modifica e sostituzione che si rendesse necessaria, in conseguenza di quanto
sopra, per quanto attiene gli impianti interni e gli apparecchi di
utilizzazione.
ART.16
SOSPESNSIONE DALL’UTILIZZO DELL’ACQUA
Oltre
i casi specificatamente previsti, il Consorzio si riserva il diritto di
sospendere il Consorziato dall’utilizzo dell’acqua:
a)quando l’impianto ed il contatore
risultino in posizione non idonea a seguito di modifiche ambientali eseguite
senza avvertire il Consorzio ed il consorziato non intenda provvedere alla
sistemazione in conformità alle prescrizioni del Consorzio stesso;
b)quando l’impianto ed il contatore
risultino, a seguito di maggior utilizzo dell’acqua, entrambi o singolarmente
insufficienti;
c)quando
non venga regolarmente pagato il riparto spese o qualsiasi altro importo dovuto
al Consorzio;
d)quando
venga impedito l’accesso agli incaricati del Consorzio per la lettura del
contatore e per ogni controllo e verifica ritenuti opportuni;
e)in seguito a perdite accertate di
acqua o guasti negli impianti;
f)quando avvengano le manomissioni del
contatore di cui all’articolo “posizione e custodia del contatore”; in tal caso
l’utilizzo può essere calcolato su una ipotesi quantitativa dell’utilizzo
stesso e per un periodo decorrente dalla data dell’ultima lettura;
g)quando al consorziato proprietario
dell’immobile subentri un altro proprietario che non abbia eseguito la prevista
adesione al Consorzio;
h)
in ogni altro caso di mancata osservazione del regolamento.
In
ogni caso il Consorziato non potrà pretendere risarcimento di danni derivanti
dalla sospensione dall’utilizzo dell’acqua.
ART.17 QUOTE
CONSORTILI ‑ SUDDIVISIONE PRO‑QUOTA DELL’ACQUA E DELLE SPESE
Fermo
restando i titoli di ammissibilità al Consorzio e subordinatamente alla
potenzialità delle fonti di approvvigionamento in correlazione alla regolarità
dell’uso dell’acqua da parte dei consorziati, ciascun consorziato o aspirante
tale ha diritto a sottoscrivere un numero ritenuto adeguato di quote del valore
attuale dell’acquedotto impegnandosi a versare il controvalore stabilito per
ogni quota. Tale controvalore viene
imputato al “Fondo Consortile” e costituisce parte integrante del patrimonio
del Consorzio comprendente:
la
concessione, la proprietà immobiliare, le tubazioni, gli impianti, i
macchinari, le pompe, le cisterne, ecc.
Ogni
quota da diritto ad un utilizzo giornaliero di litri 200 (duecento) di acqua.
Eventuali
utilizzi di acqua eccedenti giornalmente la quantità spettante pro‑quota
devono essere pagati ad un prezzo che viene annualmente stabilito ed aggiornato
dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio e ratificato dall’Assemblea
Ordinaria.
Ogni
anno viene stabilito ‑ sulla base del bilancio di previsione approvato dall’Assemblea Ordinaria
dei consorziati ‑ il riparto delle spese generali che vengono addebitate
pro‑quota ai singoli consorziati unitamente alle spese amministrative
riguardanti ciascuna posizione consortile, ciascuna unità abitativa e ciascun
contatore.
Ogni
e qualsiasi addebito deve essere regolato in conformità alle norme fiscali ed
entro il termine massimo di 60 giorni. Trascorso tale termine verranno
conteggiati gli interessi di mora in ragione del tasso legale corrente.
E’ in facoltà del Consiglio di Amministrazione
del Consorzio, nei casi in cui se ne ravvisi l’effettiva opportunità, concedere
l’esenzione temporanea dal pagamento di spese relative ad una o più quote a
quei consorziati che ne motivino la richiesta con ragioni unanimemente ritenute
valide (per es. sottoscrizione di una quota destinata ad uno stabile non ancora
raggiunto dalla rete di distribuzione).
ART.18 RECLAMI
Ogni
reclamo deve essere comunicato al Consorzio per iscritto.
Non
sono ritenuti validi i reclami verbali fatti ad incaricati tecnici esterni del
Consorzio.
ART.19 OBBLIGATORIETA’
DEL REGOLAMENTO ‑ INFRAZIONI E SANZIONI
Il
presente regolamento è obbligatorio per tutti i Consorziati.
Esso
è parte integrante di ogni atto di adesione al Consorzio senza che ne occorra
la materiale trascrizione, fatto salvo il diritto di ogni consorziato di averne
una copia gratuitamente.
E’ facoltà insindacabile del
Consiglio di Amministrazione del Consorzio, ove avvengano infrazioni al
presente regolamento, applicare le sanzioni previste nei singoli articoli o,
comunque, sospendere in qualunque momento il consorziato trasgressore
dall’utilizzo dell’acqua.