CONSORZIO UTENTI ACQUEDOTTO BOIA’

REGOLAMENTO DI GESTIONE

ART.1 PROPRIETA’ ED AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO

L’acquedotto è di proprietà dei consorziati che lo esercitano direttamente in economia secondo le norme statutarie ed utilizzano l’acqua alle condizioni del presente regolamento.

ART.2 TITOLI DI AMMISSIBILITA’ AL CONSORZIO

Potranno far parte del Consorzio i proprietari di abitazioni e fondi rustici, siti nel Comune di Uscio e nei comuni vicini, che ne facciano domanda secondo quanto stabilito dalle norme statutarie.

Nella domanda di adesione al Consorzio devono essere indicate con precisione le unità immobiliari di proprietà per le quali verrà utilizzata l’acqua. In caso di successiva variazione di tali unità immobiliari, il consorziato è tenuto a darne immediata notizia scritta al Consorzio.

ART.3 UTILIZZO DELL’ACQUA

L’acqua potabile è concessa di norma ai consorziati per i soli usi domestici.

Tuttavia, limitatamente alle disponibilità, l’acqua può essere concessa anche per usi industriali (gli usi agricoli, innaffiamento dei giardini ed orti sono compresi nell’uso industriale).

Queste ultime concessioni sono in ogni tempo revocabili o temporaneamente sospese dal CdA senza che ciò possa costituire titolo per qualsiasi risarcimento.

Tali revoche o temporanee sospensioni saranno rese note ai Consorziati mediante manifesti affissi nelle vie principali del Comune di Uscio.

Il Consorzio non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni o limitazioni all’utilizzo dell’acqua dovute a causa di forza maggiore, guasti ed incidenti, scioperi ed esigenze tecniche.

In nessun caso il consorziato avrà diritto al risarcimento di eventuali danni.

ART.4 DIVIETO DI FORNITURE A TERZI

E’ vietata, di norma, la cessione di acqua a terzi sotto forma di sub‑fornitura ovvero di vendita. In questo caso il CdA avrà facoltà di deliberare la decadenza del Consorziato.

ART.5 NUOVI ALLACCIAMENTI

Le spese relative ai nuovi allacciamenti sono a carico dei Consorziati interessati.

Nelle zone già servite dalla rete di distribuzione, il Consorzio, entro la potenzialità dei propri impianti e ricorrendo tutte le altre condizioni tecniche, concede l’allacciamento nel rispetto delle norme e condizioni previste dal presente regolamento.

I lavori di derivazione, dalla tubazione stradale fino al contatore, sono eseguiti a cura del Consorzio.

L’onere relativo alla costruzione dell’allacciamento verrà quantificato a mezzo del preventivo disposto dal Consorzio. Tale preventivo, dopo l’accettazione da parte del consorziato, comporta il pagamento del corrispettivo, che sarà suscettibile di aggiornamento qualora,      tra la data di accettazione e quella di pagamento, intervengano variazioni delle componenti del costo. In tal caso, il Consorzio è tenuto a sottoporre a nuova approvazione del richiedente il preventivo stesso.

ART.6 NUOVI ALLACIAMENTI SU STRADE NON CANALIZZATE 

Per le strade che non siano già provviste di tubazioni stradali di distribuzione , il Consorzio può accogliere le richieste, sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti e di tutte le altre condizioni tecniche.

Le spese per l’installazione delle tubazioni stradali saranno, di norma, a totale carico dei richiedenti e gli impianti relativi resteranno di proprietà del Consorzio e verranno considerati, a tutti gli effetti, parte integrante della rete del Consorzio.

 

 

ART.7 RINUNCIA ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI

Qualora nel corso di esecuzione dei lavori il richiedente rinunciasse all’allacciamento, qualunque ne sia il motivo, il Consorzio addebiterà al  richiedente le spese relative alla parte di lavoro eseguito, quelle per la rimozione del materiale nonché i costi di preventivazione, trattenendo sulle somme già versate, a norma degli Art.5 e 6, salvo il diritto al pagamento dell’importo eventualmente eccedente.

ART.8 ESECUZIONE DI DERIVAZIONI

Spetta al Consorzio determinare le caratteristiche degli allacciamenti, con particolare riferimento al percorso delle diramazioni ed alla posizione dei contatori.

ART.9 RESPONSABILITA’ DEI CONSORZIATI

Ciascun consorziato è responsabile di ogni fatto che turbi o pregiudichi il buon ordine ed andamento del Consorzio, come pure delle infrazioni alle disposizione che avvengano per fatto dei suoi affittuari, inquilini, agenti o comunque dipendenti. Ogni consorziato è pure responsabile verso terzi per i danni che potessero arrecare la collocazione e l’esercizio del proprio impianto.

ART.10 MISURAZIONE DELL’ACQUA  

L’acqua viene misurata per mezzo di un contatore installato dal Consorzio a spese del consorziato.

ART.11 LETTURA DEL CONTATORE ED ISPEZIONE DELL’IMPIANTO PRIVATO

La lettura del contatore sarà effettuata dal personale all’uopo incaricato dal Consorzio al quale, in qualunque periodo, dovrà essere permesso  o facilitato l’accesso ai locali per operazioni di verifica, controllo ed ispezione.

La lettura del contatore viene, di norma, effettuata ad intervalli di tempo stabiliti dal Consorzio che ha comunque la facoltà di variare tali periodi o effettuare letture supplementari.

Qualora, per causa del consorziato, non sia stato possibile eseguire una lettura periodica del contatore e tale impossibilità si ripeta nel corso del periodo successivo, può essere disposta la chiusura dell’impianto che potrà essere riattivato soltanto dopo la necessaria lettura e dopo che il consorziato avrà provveduto al pagamento di eventuali costi supplementari sostenuti dal Consorzio. Il consorziato che dubitasse del buon funzionamento del contatore potrà ‑ a proprie spese ‑ richiedere per iscritto al Consorzio la verifica del contatore stesso.

ART.12 POSIZIONE E CUSTODIA DEL CONTATORE

Il contatore è collocato nel luogo e nella posizione ritenuti più idonei dal Consorzio e comunque di facile accesso per gli incaricati del Consorzio.

Il consorziato ha l’obbligo di mantenere accessibile, sgombro e pulito l’alloggiamento del contatore qualora questo sia situato in luogo di sua disponibilità.

Il consorziato ha altresì l’obbligo di proteggere il contatore da eventuali danni causati dal gelo. In caso di rotture del vetro del contatore il Consorzio si riserva il diritto di sostituire l’intero contatore a spese del consorziato. Il contatore è, di norma, provvisto di un apposito sigillo e di una targhetta di identificazione apposti dal Consorzio. La manomissione di tali elementi e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del contatore saranno valutate dal Consorzio che potrà:

a)    applicare una multa fino a lire 100.000;

b)   deliberare la decadenza del consorziato;

c)    deferire il consorziato all’Autorità Giudiziaria.

Il consorziato che constatasse la degradazione o l’asportazione dei suddetti elementi ha, comunque, l’obbligo di darne immediato avviso scritto al Consorzio con tutte le informazioni del caso.

 

 

ART.13 IMPIANTO DOPO IL CONTATORE; RECIPIENTE DI ACCUMULO

Il consorziato deve porre dopo il contatore un rubinetto di arresto con scarico. La tubazione che segue fino alla prima diramazione deve essere di diametro non inferiore a quella di arrivo al contatore e ciò per assicurare la regolarità del servizio.

I tubi delle conduttore posti in area non edificata devono essere interrati a profondità sufficiente ad evitare danni dal gelo.

Tutte le conduttore di derivazione, sia interne che esterne, devono essere in acciaio zincato o in altro materiale riconosciuto idoneo per l’uso domestico. Ogni unità abitativa deve essere dotata di un recipiente di accumulo di almeno 500 litri per potersi garantire la continuità dell’utilizzo dell’acqua in particolare modo durante le ore di massimo utilizzo giornaliero.

ART.14 GUASTI ED IRREGOLARITA’ DELL’IMPIANTO

Fermo restando tutto quanto disposto negli articoli precedenti, il consorziato ha l’obbligo di comunicare al Consorzio gli eventuali guasti alle diramazioni ed accessori posti all’interno della proprietà o l’imperfetto funzionamento del contatore. Tale comunicazione deve essere fatta entro le 24 ore dal momento del manifestarsi del guasto o dell’imperfezione.

Se gli incaricati del Consorzio nelle loro visite di ispezione riscontrassero in qualunque parte dell’impianto irregolarità o opere non autorizzate, contesteranno per iscritto l’infrazione al consorziato il quale dovrà

eliminare l’irregolarità o l’inadempienza nel più breve tempo possibile. In tale eventualità il Consorzio si riserva di prendere gli opportuni provvedimenti come previsto nel dettato del presente regolamento.

ART.15 PRESCRIZIONI GENERALI

Il consorziato è impegnato ad accettare ogni eventuale variazione che il Consorzio dovesse apportare alla suddivisione dell’acqua ed ai propri impianti.

Il consorziato è altresì impegnato a provvedere, a sua cura e spese, ad ogni modifica e sostituzione che si rendesse necessaria, in conseguenza di quanto sopra, per quanto attiene gli impianti interni e gli apparecchi di utilizzazione.

ART.16 SOSPESNSIONE DALL’UTILIZZO DELL’ACQUA

Oltre i casi specificatamente previsti, il Consorzio si riserva il diritto di sospendere il Consorziato dall’utilizzo dell’acqua:

a)quando l’impianto ed il contatore risultino in posizione non idonea a seguito di modifiche ambientali eseguite senza avvertire il Consorzio ed il consorziato non intenda provvedere alla sistemazione in conformità alle prescrizioni del Consorzio stesso;

b)quando l’impianto ed il contatore risultino, a seguito di maggior utilizzo dell’acqua, entrambi o singolarmente insufficienti;

c)quando non venga regolarmente pagato il riparto spese o qualsiasi altro importo dovuto al Consorzio;

d)quando venga impedito l’accesso agli incaricati del Consorzio per la lettura del contatore e per ogni controllo e verifica ritenuti opportuni;

e)in seguito a perdite accertate di acqua o guasti negli impianti;

f)quando avvengano le manomissioni del contatore di cui all’articolo “posizione e custodia del contatore”; in tal caso l’utilizzo può essere calcolato su una ipotesi quantitativa dell’utilizzo stesso e per un periodo decorrente dalla data dell’ultima lettura;

g)quando al consorziato proprietario dell’immobile subentri un altro proprietario che non abbia eseguito la prevista adesione al Consorzio;

h) in ogni altro caso di mancata osservazione del regolamento.

In ogni caso il Consorziato non potrà pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dall’utilizzo dell’acqua.

ART.17 QUOTE CONSORTILI ‑ SUDDIVISIONE PRO‑QUOTA DELL’ACQUA E DELLE SPESE

Fermo restando i titoli di ammissibilità al Consorzio e subordinatamente alla potenzialità delle fonti di approvvigionamento in correlazione alla regolarità dell’uso dell’acqua da parte dei consorziati, ciascun consorziato o aspirante tale ha diritto a sottoscrivere un numero ritenuto adeguato di quote del valore attuale dell’acquedotto impegnandosi a versare il controvalore stabilito per ogni quota.    Tale controvalore viene imputato al “Fondo Consortile” e costituisce parte integrante del patrimonio del Consorzio comprendente:

la concessione, la proprietà immobiliare, le tubazioni, gli impianti, i macchinari, le pompe, le cisterne, ecc.

Ogni quota da diritto ad un utilizzo giornaliero di litri 200 (duecento) di acqua.

Eventuali utilizzi di acqua eccedenti giornalmente la quantità spettante pro‑quota devono essere pagati ad un prezzo che viene annualmente stabilito ed aggiornato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio e ratificato dall’Assemblea Ordinaria.

Ogni anno viene stabilito ‑ sulla base del bilancio di previsione approvato dall’Assemblea  Ordinaria dei consorziati ‑ il riparto delle spese generali che vengono addebitate pro‑quota ai singoli consorziati unitamente alle spese amministrative riguardanti ciascuna posizione consortile, ciascuna unità abitativa e ciascun contatore.

Ogni e qualsiasi addebito deve essere regolato in conformità alle norme fiscali ed entro il termine massimo di 60 giorni. Trascorso tale termine verranno conteggiati gli interessi di mora in ragione del tasso legale corrente.

E’ in facoltà del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, nei casi in cui se ne ravvisi l’effettiva opportunità, concedere l’esenzione temporanea dal pagamento di spese relative ad una o più quote a quei consorziati che ne motivino la richiesta con ragioni unanimemente ritenute valide (per es. sottoscrizione di una quota destinata ad uno stabile non ancora raggiunto dalla rete di distribuzione).

ART.18 RECLAMI

Ogni reclamo deve essere comunicato al Consorzio per iscritto.

Non sono ritenuti validi i reclami verbali fatti ad incaricati tecnici esterni del Consorzio.

ART.19 OBBLIGATORIETA’ DEL REGOLAMENTO ‑ INFRAZIONI E SANZIONI

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti i Consorziati.

Esso è parte integrante di ogni atto di adesione al Consorzio senza che ne occorra la materiale trascrizione, fatto salvo il diritto di ogni consorziato di averne una copia gratuitamente.

E’ facoltà insindacabile del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, ove avvengano infrazioni al presente regolamento, applicare le sanzioni previste nei singoli articoli o, comunque, sospendere in qualunque momento il consorziato trasgressore dall’utilizzo dell’acqua.